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sabato 8 dicembre 2012
Impreditore Agricolo
Secondo il codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura
e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
nell’attività’ agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge”.
I requisiti necessari per essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) sono basati sulla principalità, connessione e complementarietà della sua attività.
Nel prossimo post specificheremo meglio questo contesto legislativo alquanto farraginoso ed intersecato in ripetute norme che cancellano solo parzialmente le norme precedenti lasciando frammenti di articoli in vigore a destra ed a manca.
Anche se può sembrare di parte consigliamo sempre di affidarsi ad una agenzia immobiliare specializzata nella compravendita di tenute agricole o commercialisti che hanno esperienza nel settore, purtroppo non ci sentiamo di consigliare gli agronomi per la parte giuridica e fiscale in quanto spesso abbiamo denotato lacune alquanto gravi in merito da parte loro, forse anche perchè il settore fiscale e giuridico non è di loro stretta competenza.
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Salve complimenti per il sito, l'attività agrituristica rientra nell'attività agricola?
RispondiEliminaLa tassazione è la stessa?
Grazie
Luciano
Mi permetto di contribuire al post.
EliminaInanzi tutto per poter esercitare l'attività agrituristica occorre che sia inserita la relazione agrituristica nel fascicolo aziendale presso Artea. Il legislatore ha previsto che si intende attività agricola tutte le attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del CC compreso l'agriturismo. Per quanto riguarda la tassazione occorre capire se si intende usufruire del regime forfettario o di quello ordinario. Per farla semplice se si hanno molte fatture di acquisto, generalmente conviene il regime ordinatio o naturale, altrimenti, generalmente conviene quello forfettario. Per i redditi dell'agriturismo con il regime forfettario si versa il 50% dell' IVA incassata senza detrazione IVA acquisti, invece l'imponibile si calcola con un abbattimento del 75%.
Agenzia vendita aziende agricole in Toscana
RispondiEliminaPer maggior precisione si parte dall' apertura del fascicolo aziendale, mediante un agronomo o centro di assistenza per l'Agricoltura (es.CAA Cia, CAA Confagricoltura o CAA Coldiretti) con creazione della UPI
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