giovedì 20 dicembre 2012

L’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)

L’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)
La riforma del 2004 ha introdotto la nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale (iap) che ha sostituito la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Il cambiamento, ovviamente, non riguarda solo il nome, ma anche la sostanza. Per essere considerato imprenditore agricolo professionale occorrono oggi tre requisiti:
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo, come previsto dalle norme dell’Unione Europea (regolamento n. 1257/1999);
- dedicare alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione a una società, almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo computato in minimo 864 ore in base alle tabelle parimetriche;
- ricavare dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro, anche come socio o amministratore di società agricole, si precisa che nel computo non devono essere inseriti i redditi da capitali, pertanto chiunque percepisci redditi da fabbricati o da società di capitali o da pensioni.
Ai fini del calcolo del reddito globale da lavoro si prevede espressamente che siano escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ma anche le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche o in associazioni ed enti operanti nel settore agricolo. Per l’imprenditore agricolo che opera nelle zone svantaggiate indicate dall’Unione Europea i requisiti si riducono a un quarto del tempo di lavoro complessivo e un quarto del reddito globale da lavoro.
La presenza dei requisiti viene accertata dalle Regioni. Chi aveva già la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale può ottenere immediatamente quella di iap, dato che i requisiti sono meno restrittivi. Le nuove regole, infatti, consentono di ottenere più facilmente la qualifica di iap rispetto a quanto era previsto per quella di imprenditore agricolo a titolo principale, per la quale era necessario ricavare almeno i due terzi del proprio reddito personale dall’esercizio dell’attività agricola, e dedicare a tale attività almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.
La novità più importante riguarda però l’estensione all’imprenditore agricolo professionale, a condizione che sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, di tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Ciò significa che anche gli iap potranno ora usufruire, tra l’altro, delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (p.p.c.).

5 commenti:

  1. Dl n. 194/09 ha introdotto, tuttavia, alcuni requisiti assenti nella normativa originaria del 1954. Viene ora previsto che l'acquirente, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale deve essere iscritto nella relativa gestione previdenziale tenuta presso l'Inps. Se l'agevolazione è richiesta da una società agricola è necessario che l'iscrizione previdenziale riguardi un socio per le società di persone o un amministratore per quelle di capitale.

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  2. Salve, quale reddito va conteggiato per lo IAP, io e mio marito dobbiamo aprire un agriturismo in Toscana, ma, ad oggi,abbiamo informazioni confuse. La ringrazio anticipatamente per la risposta.

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  3. Qualcuno mi sa dire come si calcolano le ore lavoro? Grazie

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  4. Abbiamo risposto alla sua domanda con un nuovo post.

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