lunedì 29 aprile 2013

Prelazione agraria: chiarimenti

Il diritto di prelazione agraria nasce con lo scopo di favorire: •la ricomposizione fondiaria (prelazione del confinante),
•la tutela dell’integrità dell’azienda agricola (prelazione del partecipante),
•il mantenimento all’interno della famiglia del patrimonio aziendale (prelazione del coerede),
•la continuazione dell’impresa agricola già stabilita sul fondo (prelazione dell’affittuario).

Il diritto di prelazione per l'acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti è riservato ai coltivatori diretti o alle società agricole di persone, ma solo se almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP. Ricordiamo in ogni caso per per aver diritto ad esercitare il diritto di prelazione agraria occorrono sia per l'affittuario che per il confinante almeno 2 anni di contributi INPS e per l'affittuario è necessario che il contratto di locazione sia in essere almeno da due anni, NON aver VENDUTO nel biennio precedente fondi di estensione compresa tra uno e i tre ettari, in base alla località e alla classe catastale, per un frutteto o vigneto.
Rimangono in ogni caso escluse dal diritto di prelazione tutte le società di capitale. Il confinante ha diritto di prelazione agraria purchè sul fondo posto in vendita non ci sia l’affittuario e purchè non ci siano strade che dividano i due fondi.
Fra tutte queste prelazioni esiste una GERARCHIA: la prelazione del partecipe all' impresa familiare prevale su quella del coerede, che a sua volta prevale su quella dell’affittuario, e quest’ultima prevale su quella del confinante. Qualora l’affittuario rinunci, la prelazione non passa al confinante e quindi il fondo risulta libero da qualsiasi prelazione.
Esercizio del DIRITTO di PRELAZIONE: tale diritto deve essere esercitato entro 30 gg. dal ricevimento del compromesso o verbale di aggiudicazione (in caso d’asta) attraverso l’invio di una raccomandata AR. , anche se la norma permette una comunicazione verbale, tale modalità per ovvi motivi è da sconsigliare; L’accettazione non deve essere condizionata, è sufficiente comunicare l’accettazione del compromesso così com’è, senza l’aggiunta di nessuna clausola, anche se migliorativa per il venditore, pena la perdita del diritto.

2 commenti:

  1. Grazie, per questo post, se l'avessi letto un anno fà mi sarei risparmiato molti soldi e tempo. Complimenti per la vostra professionalità, neanche il mio avvocato sapeva queste cose un anno fà.

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    1. Gentile Sig. Turini, la ringraziamo per aver visitato il nostro Blog e per i complimenti ricevuti, che spettano esclusivamente all' agenzia immobiliare Area Royal, una agenzia specializzata da oltre 15 anni in aziende agricole in Toscana, a cui rivolgiamo i nostri ringraziamenti per il contributo che periodicamente ci concede con i loro post http://www.arearoyal.it/

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