Date le numerose mails ricevute su un aspetto molto importante per gli agriturismi in Toscana, oggi ci preme sottolineare che gli agriturismi non hanno più limiti di posti letto, imposti a priori, se non quelli derivanti dalla principalità dell’attività agricola:
Infatti a seguito della sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2003 con il seguente “Art. 12
Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti" le nuove disposizioni prevedono che:
1. L’attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all’articolo
17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei
limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola e nel
rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità
abitative indipendenti, su espressa richiesta dell’ospite, può essere adottata
la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini
di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari. Al momento della partenza dell’ospite tale utilizzazione
cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono
conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto
derivanti dalla principalità dell’attività agricola.”.
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giovedì 24 gennaio 2013
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Sicuramente è più ragionevole che i posti letto vengano definiti dalla dimensione dell'azienda agricola, ogni tanto qualcosa di utile viene fuori dai nostri legislatori.
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